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Corso di formazione Addetto ANTINCENDIO in attività di Livello 3(3-FOR) (EX Rischio Alto) (16 ORE)

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Original price €200,00
Current price €170,00

 

Offerta valida fino al 30 agosto

Iva esente

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

DURATA: Aula 16 ore + Pratica

Il corso antincendio rischio alto prevede che l’esercitazione pratica venga eseguita presso i Vigili del Fuoco competenti territorialmente. 

AGGIORNAMENTO

 L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni. 

DESCRIZIONE

Il Corso di Formazione Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze Rischio Alto è disciplinato dagli artt. 46, 37 comma 9 e 12 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 edall’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.  Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Il corso è destinato a coloro che, lavorando all’interno di queste tipologie di aziende sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di gestione delle emergenze, di evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed immediato.

ATTIVITÀ di livello 3 - Ricadono in tale fattispecie le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Tutti i corsi di formazione e aggiornamento antincendio possono essere erogati in modalità aula o videoconferenza per la parte teorica, mentre lo svogimento delle esercitazioni pratiche deve essere effettuato in presenza, come disciplinato dal D.M. 2 Settembre 2021.